X i personaggi pubblici come diceva “MaxFrames” ho trovato che vi è un'eccezione al divieto nel caso in cui la riproduzione è giustificata dalla notorietà o da scopi scientifici e didattici o culturali, ma sempre a condizione che non se ne faccia un uso commerciale e che questo non rechi danno alla reputazione della persona.
L’immagine di una persona è tutelata anche dall’articolo 10 del codice civile.
Art. 10 Abuso dell'immagine altrui
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
IN DEFINITIVA:
In caso di ritratto, che sia foto o disegno, che faccia agilmente pensare ad una certa persona si ricade nella normativa citata sopra.
Riguardo ai nomi ho trovato questo (codice civile):
Art. 9 Tutela dello pseudonimo
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.
Art. 7 Tutela del diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563).
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Non c'è per caso qualche avvocato fra noi?